IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 ottobre  1997,  n. 405, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278
del  18 novembre  1997,  recante  istituzione  ed  organizzazione del
Dipartimento  per  le  pari opportunita' nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
27 marzo  1997,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 116 del 21
maggio  1997,  recante  "Azioni  volte a promuovere l'attribuzione di
poteri  e  responsabilita'  alle  donne,  a  riconoscere  e garantire
liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini";
  Vista  la  dichiarazione  e  il  programma  d'azione adottati dalla
quarta conferenza mondiale sulle donne per l'eguaglianza, lo sviluppo
e  la  pace,  svoltasi  a  Pechino  dal  4 al  15  settembre 1995, in
particolare  la  lettera  E, nella quale si individuano gli obiettivi
strategici  da  perseguire  per  la  tutela delle donne coinvolte nei
conflitti armati;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo
1999,  con  il  quale  e'  stato dichiarato lo stato di emergenza nel
territorio  nazionale per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo
delle   popolazioni   provenienti  dalle  zone  di  guerra  dell'area
balcanica;
  Visto  il  decreto-legge  21  aprile 1999, n. 110, convertito dalla
legge  18 giugno 1999, n. 186, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
144  del  22 giugno 1999, recante autorizzazione all'invio in Albania
ed  in  Macedonia  di contingenti italiani nell'ambito della missione
NATO   per  compiti  umanitari  e  di  protezione  militare,  nonche'
rifinanziamento  del  programma  italiano  di  aiuti  in Albania e di
assistenza ai profughi;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12  maggio  1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26
maggio   1999,  recante  misure  di  protezione  temporanea,  a  fini
umanitari,  da  assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle
persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;
  Tenuto  conto dei criteri e delle metodologie contenuti nelle linee
guida  per  le  politiche di genere nella cooperazione allo sviluppo,
approvate   nel   1998   da  parte  del  comitato  direzionale  della
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri;
  Considerato  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ha
promosso  e coordinato campagne umanitarie a favore delle popolazioni
provenienti dalle aree balcaniche interessate dai recenti conflitti;
  Considerato   che   l'emergenza   nell'area   balcanica  e  le  sue
conseguenze  sono caratterizzate da un notevole grado di complessita'
dovuto  alla  situazione militare e ai suoi effetti di lungo periodo,
nonche' alle quantita' e ai tempi del flusso dei profughi;
  Considerato   che  le  donne  rappresentano  la  gran  parte  della
popolazione  profuga  e  che  esse  sono  non  solo  vittime di gravi
violenze  ma  anche soggetti determinanti per una ricostruzione della
convivenza civile;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri del 16 giugno
1999;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
prima sezione del 14 luglio 1999;
  Vista  l'ulteriore  deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29
luglio 1999;
  Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita';
            Indirizza ai Ministri la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1. La  presente  direttiva  ha lo scopo di orientare l'azione delle
amministrazioni  statali competenti che intervengono nella gestione e
nel   finanziamento   della   campagna   umanitaria  a  favore  delle
popolazioni  gia'  coinvolte  nelle situazioni di conflitto nell'area
dei  Balcani,  nell'esercizio  delle  proprie  competenze, sulla base
della  valutazione  dei  diversi bisogni della popolazioni maschile e
femminile  e  delle  peculiari  situazioni in cui si trovano uomini e
donne,  allo  scopo  di avviare il ritorno ad una situazione di piena
autonomia delle profughe e dei profughi.
  2. L'azione delle amministrazioni e dei soggetti indicati nel comma
1 del presente articolo persegue i seguenti obiettivi:
    a) favorire    la    partecipazione    delle    donne    profughe
all'organizzazione   della   protezione   e  dell'assistenza  che  le
riguarda,  in  modo  da avviare la creazione di un tessuto connettivo
sociale funzionale alla ricostruzione della convivenza civile;
    b) favorire  la  costruzione  di  relazioni  sociali  che possano
esercitare  una  funzione  di  protezione  contro  fenomeni  quali la
violenza  sessuale,  lo  sfruttamento  e  il  traffico di persone, in
particolare donne e minori;
    c) integrare  le  strutture  e  le  operazioni di accoglienza dei
profughi  nel  contesto  sociale  circostante,  valorizzando il ruolo
attivo delle donne;
    d) favorire  il  perseguimento dei medesimi obiettivi anche nella
fase di riabilitazione e di ricostruzione.
  3. Nell'elaborazione   di  nuovi  progetti  e  nell'attuazione  dei
progetti  di  assistenza umanitaria gia' elaborati ed approvati nelle
sedi proprie, le amministrazioni statali competenti tengono conto dei
criteri e degli obiettivi indicati dalla presente direttiva.