IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 1997, n. 405, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 18 novembre 1997, recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunita' nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997, recante "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilita' alle donne, a riconoscere e garantire liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini"; Vista la dichiarazione e il programma d'azione adottati dalla quarta conferenza mondiale sulle donne per l'eguaglianza, lo sviluppo e la pace, svoltasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, in particolare la lettera E, nella quale si individuano gli obiettivi strategici da perseguire per la tutela delle donne coinvolte nei conflitti armati; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica; Visto il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1999, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti in Albania e di assistenza ai profughi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1999, recante misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica; Tenuto conto dei criteri e delle metodologie contenuti nelle linee guida per le politiche di genere nella cooperazione allo sviluppo, approvate nel 1998 da parte del comitato direzionale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri; Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso e coordinato campagne umanitarie a favore delle popolazioni provenienti dalle aree balcaniche interessate dai recenti conflitti; Considerato che l'emergenza nell'area balcanica e le sue conseguenze sono caratterizzate da un notevole grado di complessita' dovuto alla situazione militare e ai suoi effetti di lungo periodo, nonche' alle quantita' e ai tempi del flusso dei profughi; Considerato che le donne rappresentano la gran parte della popolazione profuga e che esse sono non solo vittime di gravi violenze ma anche soggetti determinanti per una ricostruzione della convivenza civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della prima sezione del 14 luglio 1999; Vista l'ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita'; Indirizza ai Ministri la seguente direttiva: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente direttiva ha lo scopo di orientare l'azione delle amministrazioni statali competenti che intervengono nella gestione e nel finanziamento della campagna umanitaria a favore delle popolazioni gia' coinvolte nelle situazioni di conflitto nell'area dei Balcani, nell'esercizio delle proprie competenze, sulla base della valutazione dei diversi bisogni della popolazioni maschile e femminile e delle peculiari situazioni in cui si trovano uomini e donne, allo scopo di avviare il ritorno ad una situazione di piena autonomia delle profughe e dei profughi. 2. L'azione delle amministrazioni e dei soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo persegue i seguenti obiettivi: a) favorire la partecipazione delle donne profughe all'organizzazione della protezione e dell'assistenza che le riguarda, in modo da avviare la creazione di un tessuto connettivo sociale funzionale alla ricostruzione della convivenza civile; b) favorire la costruzione di relazioni sociali che possano esercitare una funzione di protezione contro fenomeni quali la violenza sessuale, lo sfruttamento e il traffico di persone, in particolare donne e minori; c) integrare le strutture e le operazioni di accoglienza dei profughi nel contesto sociale circostante, valorizzando il ruolo attivo delle donne; d) favorire il perseguimento dei medesimi obiettivi anche nella fase di riabilitazione e di ricostruzione. 3. Nell'elaborazione di nuovi progetti e nell'attuazione dei progetti di assistenza umanitaria gia' elaborati ed approvati nelle sedi proprie, le amministrazioni statali competenti tengono conto dei criteri e degli obiettivi indicati dalla presente direttiva.